OBBLIGO DI POS DAL 30 GIUGNO 2022

 

Sanzioni per chi non accetta i pagamenti elettronici

 

Il decreto PNRR 2 (D.L. 36/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, anticipa l’obbligo di Pos dal 30 giugno 2022 per professionisti, imprese e commercianti, rispetto al precedente obbligo che sarebbe decorso dal 1° gennaio 2023.

 

Nei casi di mancata accettazione di un pagamento con modalità elettronica, di qualsiasi importo, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

 

Soggetti obbligati

L’obbligo di dotarsi del Pos spetta a tutti quelli che operano a diretto contatto con il pubblico. Per il vero, l’obbligo di accettare transazioni con il Pos dispositivo elettronico per eccellenza è in vigore già da qualche anno (dal 2014), su richiesta del cliente. Come chiarito nella relazione illustrativa al decreto, l’obbligo di accettare pagamenti mediante carte di credito o di debito, prova a dare concreta attuazione alla missione M1C1–103 del Pnrr e cioè all’adozione di atti di diritto primario e derivato, nonché di disposizioni regolamentari, e al completamento di procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali e migliorare audit e controlli.

Dal punto di vista fiscale, si attuano le regole tecniche tracciando «i requisiti per il collegamento degli strumenti che consentono forme di pagamento elettronico a quelli per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri», fornendo una nuova spinta positiva, oltre alla già avvenuta accelerazione agli acquisti con moneta elettronica e non solo nel mondo del web, per via del Piano Cashless.

Allo stesso modo, per mettere a disposizione strumenti più efficaci nella lotta all’evasione, viene esteso il novero delle informazioni trasmesse telematicamente all’agenzia delle Entrate, anche tramite la società PagoPA Spa, comprensive ora dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate e dei dati identificativi di tutti gli strumenti di pagamento elettronico, e non solo limitatamente a quelli evoluti, cosiddetto Pos smart, e a quelli dotati di particolari caratteristiche tecniche individuate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica: sarà a tal fine fondamentale individuare tali ipotesi per evitare che la norma possa essere disapplicata surrettiziamente.

 

Le sanzioni

Ai commercianti o lavoratori autonomi, quando rifiutano di ricevere pagamenti tracciabili, di qualsiasi ammontare, con carte di debito e di credito, dal 30 giugno 2022 potrà essere irrogata una sanzione composta di un importo fisso, nella misura di 30 euro per ciascuna transazione e a prescindere dall’ammontare della spesa sostenuta, e di un ammontare variabile commisurato al 4% del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento con carte.

Facciamo degli esempi pratici circa le possibili sanzioni irrogabili e in particolare con una spesa di:

-         10 euro, si applica una sanzione 30,4 euro (30 + 0,40);

-         50 euro, si applica una sanzione 32 euro (30 + 2);

-         100 euro, si applica una sanzione 34 euro (30 + 4).

Nessuna specifica sanzione accompagnava comunque, inizialmente, le ipotesi in cui, all’acquirente, fosse stata negata la possibilità di effettuare il pagamento con strumenti tracciabili. Il rifiuto potrà invece essere sanzionato sempre, a prescindere dall’importo dovuto dall’acquirente. Le modalità di contestazione, le procedure e i termini sono quelli sulle sanzioni amministrative di cui alla legge 689 del 1981, con espressa esclusione del pagamento in misura ridotta.

 

Vantaggi e svantaggi del Pos obbligatorio

Tra i vantaggi va sottolineato che i clienti di ogni genere ed età potranno girare e pagare senza contanti. Pensiamo quindi all’opportunità dell’uso del Pos tramite bancomat o altre carte di credito. Ma non solo, tutte le altre valide alternative come le Mobile App (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) quali strumenti tecnologici innovativi.

Gli svantaggi per gli esercizi commerciali come i bar saranno quelli di “un caffè amaro”, pensando che per la mancata accettazione di un pagamento anche di un solo euro (o 1,10 euro nel caso di un caffè al banco) con carta di credito, scatterà una sanzione di 30 euro maggiorata del 4% del valore della transazione rifiutata.

A questo di aggiunge l’onere di pagamento delle commissioni, che in certi casi arrivano al 2% dell’importo. Per quanto sui cd “micropagamenti” il dibattito è ancora aperto evidenziando come il recepimento della direttiva dell’Unione Europea sui servizi di pagamento nel mercato interno — PSD2 DC3 Payment Services Directive — ha previsto, tra l’altro, un taglio di commissioni Pos.

In un periodo in cui tutto aumenta vorticosamente, non si può non fare una riflessione sui costi del servizio.

 

Estensione della fatturazione elettronica

Con le nuove norme (articolo 18, commi 2 e 3), viene esteso, a partire dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti forfettari e in regime di vantaggio (regime di minimi) se nell’anno precedente (2021) hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro e alle associazioni sportive dilettantistiche con opzione L. 398, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Pertanto a partire dal 1° luglio 2022 i soggetti appena richiamati saranno quindi tenuti all’emissione della fatturazione elettronica. Coloro invece che non hanno raggiunto tali soglie, saranno tenuti alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.

Per il terzo trimestre 2022, per i soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022 non sono previste sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

 

04/05/2022

 

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